Cauzioni e Fidejussioni - Società Italiane Consorziate
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Riscossione in banca ultimo atto della politica aggressiva dell’erario ai danni di malcapitati destinatari di cartelle esattoriali. La richiesta di informazioni a terzi da parte di Equitalia e in particolare agli istituti di credito ove il contribuente debitore detiene un rapporto vanno attivate solo nei casi in cui l’azione esecutiva non sia reperibile su altri beni, ossia nel 90% dei casi. Tutto ciò in ragione del fatto che un intervento così invasivo può mettere in pericolo il rapporto fiduciario tra gli imprenditori e le loro fonti di finanziamento con grave danno per tutto il sistema produttivo.
Il monito è lanciato dal garante del contribuente in una relazione che verrà presentata al tavolo interno di concertazione con Equitalia spa il prossimo 28 febbraio. L’utilizzo di mezzi esecutivi abnormi secondo l’organo di tutela metterebbe in condizione il contribuente, tra l’altro, di fallire.
Il monito del garante può essere espresso con un motto: prima la garanzia e poi l’esecuzione. Le forme di recupero coattivo realizzate attraverso il pignoramento devono rappresentare la seconda fase di un percorso basato innanzitutto sul consolidamento  della garanzia a tutela del pagamento attraverso le ipoteche e i sequestri. Purtroppo il problema c’è ed è reale per decine di migliaia di soggetti titolari di cartelle esattoriali. Il rischio è vedersi bloccati i soldi sul conto corrente e revocate eventuali linee di credito.
Anche nella fase dell’esazione è comunque fondamentale tenere conto dei beni che sono essenziali all’esercizio dell’impresa. In questo senso sebbene non ascrivibili ai beni produttivi in senso stretto un’enorme importanza in termini di credibilità e finanziamento rappresentano le linee di credito aperte presso le strutture bancarie.
L’attivazione del pignoramento dei crediti dell’impresa presso gli istituti non solo quindi sottrae all’impresa la fonte di approvvigionamento ma mina il rapporto fiduciario tra i due soggetti con grave nocumento per la credibilità dell’imprenditore.
Da un punto di vista normativo l’art. 75-bis del dpr 602/731, introdotto dal dl 262/2006, stabilisce che decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento l’agente della riscossione può richiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
L’attività in oggetto può essere eseguita prima di procedere al pignoramento presso terzi nelle forme del rito ordinario (cfr. 543 e ss. Cpc) ma anche anteriormente al pignoramento di fitti e pigioni (art. 72, dpr 602/73) ed al pignoramento  presso terzi eseguito secondo la procedura speciale esattoriale (art. 72-bis dpr 602/73).
La risposta del terzo è un preciso onere  in caso di inadempimento sanzionabile ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 471/97 (con sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 2.065,83 ad un massimo di euro 20.658,27).
La norma ha evidente portata di deterrenza attraverso le mancate risposte da parte del terzo e ha la finalità di snellire e velocizzare la procedura esecutiva. Agire ferocemente sui debitori e inibire gli istituti bancari.
RISCOSSIONE IN BANCA ANTICAMERA DEL FALLIMENTO
Recupero coattivo attraverso il pignoramento del conto corrente bancario
Il ricorso alle linee di credito quando non ci sono altri beni